Cerca nel blog

martedì 9 agosto 2022

DELLA 'GIUSTIZIA MASSONICA'.

Sovente, è ricorrente il tema della 'Giustizia Massonica', specie là dove possano essersi determinati contrasti ovvero violazioni di un qualche rilievo alle norme disciplinari, all'interno anche di una sola, semplice Loggia.

Innanzi tutto, cosa deve intendersi con questo termine? È l'insieme delle disposizioni (d'ordine generale - a prescindere dalla singola entità organizzata, di solito emanate da un organismo centrale di riferimento - e d'ordine particolare - ossia riferite a ogni singola entità, Loggia o Gran Loggia che possa essere) che regolano sotto l'aspetto disciplinare-valutativo-repressivo l'azione e la tenuta di ogni Fratello nell'ambito della propria Loggia d'appartenenza, oppure della Grande Loggia cui la Loggia stessa possa fare vertice. 

Ovviamente, nel contesto degli organismi nati dopo la riforma del 1717 (nascita della c.d. 'Massoneria Speculativa' ovvero 'moderna') ciò che era valido in una Loggia si riverberava nella eventuale (nonché nuovo soggetto di riferimento socio-politico) Grande Loggia cui si aderiva. Prima di questa data le Logge operavano in piena autonomia e sovranità, indipendenza e discrezionalità: pur se i rapporti tra Logge erano frequenti e improntati a sentimenti di sentita e costruttiva fraternità.

La 'Giustizia Massonica' prevede delle classi di responsabilità, di 'colpa': dalle leggere alle gravi, con una scalettatura di reprimende, fino all'espulsione (ancor peggio se accompagnata da un dispositivo/rituale di 'Bruciatura tra le Colonne'; atto severissimo e gravissimo, quest'ultimo, che equivale a una condanna, consumata tra le fiamme, in un rogo, e quindi non solo 'definitiva', ma di per sé distruttiva/inceneritrice del condannato, cui sono dirette espressioni non certo simboliche né tantomeno benevolenti). Esiste quindi la formulazione di un'accusa (sempre formale, definita Tavola d'Accusa, con la citazione di fatti, prove e testimonianze); una obbligatoria quanto formale    notificazione all’accusato delle colpe attribuitegli con l'indicazione di data e luogo dell'avvio del relativo procedimento; lo speculare diritto di difesa riconosciuto allo stesso (che potrà esercitarlo per il tramite di un altro proprio Fratello, designato quale suo difensore. Alcune comunità - evidentemente più 'avanzate' - a fronte di accuse gravi o gravissime, peraltro articolate, prevedono che l'accusato possa anche farsi assistere da un legale esterno, 'profano', per meglio sostenere le proprie ragioni. E’ evidente che l’accusato possa produrre prove, testi e memorie a propria difesa, in un contesto dove è comunque previsto il contraddittorio). Nella formulazione di accuse, non è consentito l'anonimato: ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità.

Quanto precede per dare la giusta cornice al tema. Può sorgere un problema, ossia una conflittualità tra le norme 'interne' di una Loggia o Gran Loggia e quelle 'esterne' così come previste dalle norme di Legge – quelle ‘profane ‘- in vigore? Vediamo meglio. 

Le norme di Giustizia Massonica sono interne e suscettibili di un sistema probatorio il cui impianto è diverso dal contesto esterno, nonché sostenute da livelli testimoniali - specie a difesa dell'imputato - che possono basarsi su elementi di natura e sensibilità diversa: non di rado, la 'Giustizia Massonica' si pronuncia in modo più 'garantista' riconoscendo all'imputato attenuanti o salvaguardie che il sistema giudiziario profano non prevede né riconosce (prediligendosi tuttora una visione che tende ad accusare, a priori: salvo poi il diritto dell’accusato/imputato di potersi difendere). Perfino casi di avvenuta condanna esterna – ossia ‘profana -, possono tramutarsi - a seguito di un'analisi diversa e persino più approfondita, svolta all'interno della Loggia/Gran Loggia di riferimento - in una assoluzione, ovvero in un netto alleggerimento della posizione dell'imputato. Così da non rendere necessaria ovvero automatica la sospensione e quindi l'allontanamento dell'accusato (solo per riferimento, vale anche qui il concetto dei tre gradi di giudizio profani, con - al termine - la possibilità da parte del vertice di applicare un provvedimento indulgente di 'perdono'/'grazia'. Che, in realtà, avviene raramente: cercandosi di evitare di costituire dei precedenti ‘condizionanti’). Ma potrebbe anche verificarsi che, al prosciogliersi di ogni accusa avverso l'accusato in sede profana, possa invece esservi una condanna in ambito interno, massonico, essendosi raggiunte 'prove' di tipo diverso e di maggiore o diversa rilevanza (soprattutto in riferimento agli atteggiamenti morali: il moralmente colpevole ha un grado di colpa non riconosciuto da un sistema giudiziario che condanna in base a fatti, a reati commessi). Non sussistono quindi automatismi, salvo l'ormai rituale 'sospensione' da ogni attività (ma anche carica e/o incarico) all'avvio di un qualche procedimento, ancorché formalizzato.

Andiamo ora alla specificità delle norme che regolano internamente la 'Giustizia Massonica', non senza ricordare che la totalità delle Norme e dei Regolamenti anche statutari sono accettati da ogni iscritto fin dall'atto della sua iniziazione (rientrano quindi nell'accettazione di norme di tipo contrattuale 'per adesione': ossia, che fanno parte di un qualcosa di già predisposto - e non negoziabile - che viene accettato senza riserve fin dall'adesione e quindi dall'ammissione nel sodalizio). 

Giurisprudenza costante ha sancito che le norme interne sono comunque prevalenti, salvo che non ledano apertamente o in modo conseguenziali rispetto a norme del Diritto Civile, norme di tipo penale scritte nelle Leggi dello Stato (reati patrimoniali, ma anche reati contro la persona, reati avverso i diritti dell'individuo, contro i diritti dei terzi, ecc.).  Nel caso in cui una Loggia che abbia il proprio Regolamento anche inclusivo delle norme di amministrazione della Giustizia Massonica, faccia vertice su una Gran Loggia, aderendovi, ebbene essa cessa di avere una propria giurisdizione interna totalmente autonoma e completa, facendo capo al coordinamento/guida della Gran Loggia cui ha aderito anche in materia di Giustizia (salvo che risulti in modo univoco che alla Loggia aderente sia stato concesso di mantenere la propria sovranità e autonomia, eventualmente disciplinando a parte ambiti e limiti delle autonomie stesse).

In parole spicciole: possiamo discutere e filosofare di tutto e su tutto, ma un ladro che si appropri di qualcosa nel contesto amministrativo-gestionale di una Loggia/Gran Loggia, può essere denunciato anche alla Giustizia Ordinaria, ancorché 'profana'. Ma, volendo approfondire, può esserlo anche quell'amministratore di 'Giustizia Massonica' che si sia prestato ovvero abbia imposto delle forzature a sfavore dell’accusato, facendo leva su favori personali e non (ovviamente, è necessario poter provare questo tipo di accuse).

A onor del vero, c'è da dire che nel tempo, anche la 'Giustizia Massonica' - al pari di Statuti, Regolamenti, Costituzioni e norme varie - ha subito modificazioni rispetto ai testi più originali: per lo più dettate dall'accortezza/furbizia da parte di chi presiede Loggia e/o Gran Loggia, nell’apportare dei ‘ritocchi’ per  fare della Giustizia Massonica uno strumento di maggiore deterrenza (a proprio vantaggio, specie verso possibili/potenziali oppositori/critici interni), così salvaguardando i vertici e l’entourage che possa eventualmente esservi. Non parliamo poi di quei casi-limite in cui la 'Giustizia Massonica' viene accantonata, per sfociare nella ricerca di un capro. E non è un caso che la nomina del Presidente e dei membri del Tribunale Ordinario (quello interno, per intenderci) è sempre riservata alla scelta del Gran Maestro o quantomeno al suo esiziale nulla-osta. Ovviamente, in questi casi-limite, di 'massonico' c'è ben poco, e la virtus massonica è prevaricata, persino inesistente: situazioni indegne dei nobili Ideali e delle più fulgide, Antiche, Tradizioni, dell'Arte Reale, carenti – nella fattispecie - di ogni valore etico e morale.

Non sono stati rari né isolati casi in cui, persino in sede di 'gran giurì' o 'giurì d'onore' convocati in sede di Grande Assemblea, i bizantinismi - e quindi le 'ingiustizie' - non siano mancati. Quindi, riassumendo, la 'Giustizia Massonica' interna è prevalente, fatto salvo la commissione di reati di forte (e quindi, preminente) rilevanza giudiziaria, penale, per dirimere i quali occorre fare riferimento diretto anche alla Giustizia profana. Va da sé che, proprio per la natura del contesto iniziatico di cui trattasi, le norme interne devono essere talmente ricche di correttezza, trasparenza e giudizio da renderle non permeabili a qualsivoglia critica: anche la più malevola.

È opportuno aggiungere qualcosa al testo di cui sopra. Purtroppo, non è raro il malvezzo di 'espellere' e persino 'processare' soggetti che da tempo - persino 'molto tempo' – abbiano lasciato, formalmente e persino in modo critico - il contesto dove operavano. In qualche caso, sono stati addirittura in essere 'cerimoniali' di 'bruciatura'. È evidente che simili situazioni fanno parte di quel pessimo modo di agire proprio di quella palude in cui si trovano certi contesti ‘se-dicenti massonici' ma che di massonico in realtà nulla hanno. Situazioni di questo tipo non solo sono moralmente, eticamente, iniziaticamente, massonicamente, censurabili ma possono dare adito a contestazioni in sede profana, poiché creano un vulnus concreto, andando a ledere il buon nome, lo 'star del credere' del Fratello verso cui si sono rivolti gli strali di quella che appare essere più una vendetta, una ripicca che non una forma di pseudo giustizia massonica.

Roma, 9 Agosto 2022                

Giuseppe Bellantonio

(testo corretto da refusi e omissioni in corso di trasmissione, per carenza di rete)

Avviso - Disclaimer 1

L'autore nonché titolare dei diritti e dei doveri relativi alla gestione di questo blog rende noto a tutti gli effetti di Legge quanto segue:    1) tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati. Ai sensi dell'art. 65 della Legge 22 Aprile 1941 n° 633, è vietata la riproduzione e/o diffusione totale o parziale - sotto qualsivoglia forma - senza che vengano citati il nome dell'autore e/o la fonte ancorché informatica. 2) E' vietato trarre copie e/o fotocopie degli articoli/interventi contenuti nel presente blog - con qualsiasi mezzo e anche parzialmente - anche per utilizzo strettamente personale/riservato.

Avviso - Disclaimer 2

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. L'autore non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. I commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla privacy, potranno essere rimossi senza che per ciò vi sia l'esigenza di prendere contatto anche preventivo con gli autori. Nel caso in cui in questo blog siano inseriti testi o immagini tratti dal web, ciò avviene considerandoli di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione fosse tutelata da possibili quanto eventuali diritti d'autore, gli interessati sono pregati di comunicarlo via e-mail al recapito bellantoniogius@gmail.com al fine di procedere alla opportune rettifiche previa verifica della richiesta stessa. L'autore del blog non è responsabile della gestione dei siti collegati tramite eventuali link né dei loro contenuti, entrambi suscettibili di variazioni nel tempo. Oltre ciò - specie per le parti informative a contenuto storico e/o divulgativo - i Lettori, ovvero quanti comunque interessati alla materia, che possano ritenere ciò utile e opportuno, potranno suggerire delle correzioni e/o far pervenire qualche proposta. Proposte che saremo lieti di valutare ed elaborare.    


1 commento: